Il regime “naturale” fiscale agevolato fondato sulla tassazione fondiaria resterà in vigore per gli imprenditori individuali, gli enti non commerciali e, soprattutto per le società semplici. Questa è l’importante novità introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2013 (L. n. 228/2012), che ha profondamente ridisegnato il quadro relativo alla tassazione delle società agricole.
In particolare, l’art. 1, comma 513, L. n. 228/2012, ha abrogato il regime agevolato di determinazione del reddito d’impresa per le società agricole, di cui all’art. 1, commi 1093 e 1094, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007).
La novella introdotta così recita: “i commi 1093 e 1094 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014”.
I commi citati introducevano importanti novità in tema di fisco in agricoltura. Infatti:
- l’articolo 1, comma 1093 della Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) aveva previsto la possibilità per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 93, di optare per la determinazione catastale del reddito, ex articolo 32 del TUIR in luogo di quella a bilancio di cui agli artt. 55 e seguenti del TUIR;
- l’articolo 1, comma 1094 della Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) prevedeva la possibilità per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di determinare il reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.
Ha suscitato incertezza, per quanto concerne la decorrenza, la disposizione introdotta dalla legge di Stabilità circa l’abrogazione dall’art. 1, commi 1093 e 1094 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Infatti, mentre risulta chiara la norma rispetto a coloro che hanno già esercitato l’opzione e che potranno adottare il regime agevolato fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, non è indicato in maniera esplicita se l’opzione possa essere esercitata per i periodi d’imposta 2013 e 2014.
Sembra prevalere un’interpretazione letterale della norma secondo cui le opzioni previste dai commi 1093 e 1094 dell’art. 1, L. n. 296/2006 non saranno più esercitabili a decorrere dal periodo d’imposta 2015, con la conseguenza che, anche coloro che avranno effettuato la scelta per l’esercizio 2014, ancorché la scelta abbia valenza per un triennio, dovranno rientrare nel 2015 nella tassazione secondo i criteri previsti per il reddito d’impresa.
Secondo tale orientamento, quindi, le società agricole commerciali, siano esse di persone o di capitali, potranno godere della tassazione fondiaria per opzione fino all’esercizio 2014. Potranno cioè scegliere con effetto fino al 2014 se determinare il proprio reddito su base catastale o a bilancio.
Rispetto alla decorrenza, sarà bene, però, attendere il decreto ministeriale previsto dall’art. 1, comma 514 della L. 2228/2012, che disciplinerà la fase transitoria.
La norma viene criticata da più parti in quanto segna un ritorno al passato in considerazione del fatto che produttori agricoli che esercitano la medesima attività di cui all’art. 2135 del codice civile vengono trattati da un punto di vista fiscale in maniera differente a seconda della veste giuridica. A ben vedere, infatti, con la finanziaria del 2007, il legislatore aveva favorito la forma societaria nell’ambito del settore agricolo, e allo stesso tempo aveva “allineato” i regimi fiscali per tutti i produttori agricoli a prescindere dalla veste giuridica. Le società agricole commerciali, previa opzione triennale rinnovabile tacitamente, in luogo della determinazione del reddito di impresa, tassavano i propri redditi su base fondiaria. Con la nuova di legge di Stabilità, dal 2015 il legislatore abroga il regime opzionale riportando queste società tra quei soggetti che determinano il proprio reddito secondo i canoni del reddito d’impresa.
Sempre in tema di fiscalità in agricoltura, si segnala che, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per il triennio 2013/2015, il comma 512 dell’art. 1, della L. n. 228/2012 (Legge di Stabilità), dispone che :
- i redditi domenicali e agrari sono rivalutati del 15%;
- i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, sono rivalutati del 5%;
- la rivalutazione si applica sull’importo già maggiorato dell’80% e 70% rispettivamente per i redditi domenicali e agrari;
- gli acconti per l’anno 2013 dovranno essere calcolati tenendo conto delle rivalutazioni.
Un importante chiarimento riguardante l’applicazione dello “spesometro” per gli imprenditori agricoli è pervenuto dai tecnici dell’Agenzia delle Entrate in occasione del Telefisco 2013. Come si ricorderà, il comma 8-bis dell’art. 36 del D.L. n. 179/2012, dal periodo d’imposta 2012, ha previsto per i produttori agricoli, in regime di esonero ex art. 34, comma sesto, del D.P.R. 633/1972, l’obbligo di presentare l’elenco clienti fornitori previsto dall’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010.
I vertici dell’Agenzia delle Entrate hanno affermato che, per via del ritardo con cui è stato introdotto il nuovo obbligo, la prima dichiarazione che dovranno presentare i piccoli agricoltori avverrà nel 2014 con riferimento alle operazioni del 2013.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN