Queste le novità introdotte dal Regolamento della Commissione Europea n. 1063/2010 del 18 novembre scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 307 del 23 novembre 2010.
La legislazione doganale comunitaria prevede, infatti, che tutte le merci destinate ad essere introdotte nel territorio doganale dell’UE (salvo alcune limitate eccezioni), vengano coperte da una dichiarazione sommaria di entrata (Entry Summary Declaration o “ENS”).
A partire dal 1° gennaio 2011, pertanto, i soggetti interessati sono tenuti a inviare elettronicamente le dichiarazioni sommarie di entrata al Sistema Telematico Doganale (STD), in luogo della precedente documentazione cartacea di accompagnamento precedentemente prevista.
Una volta che le merci sono giunte all’ufficio di primo ingresso nel territorio della Comunità, l’operatore deve, inoltre, presentare una notifica d’arrivo.
La Commissione Europea ha, tuttavia, disposto un avvio posticipato per le disposizioni di cui sopra, che non consiste in un’effettiva proroga della disposizioni, ma in periodo transitorio (“periodo di grazia”) a seguito della constatazione che diversi Stati membri non sono in grado di garantire la piena applicazione.
Pertanto, la Commissione Europea ha invitato gli Stati a tenere conto delle oggettive difficoltà incontrate dagli operatori, concedendo il “periodo di grazia” di sei mesi per la Ens (le dichiarazioni sommarie in entrata) e di 12 mesi per la Exs (le informazioni sommarie di uscita) durante il quale NON si applicheranno sanzioni e in cui le stesse informazioni di sicurezza (il contenuto di Ens, Exs e dichiarazioni di esportazione) andranno raccolte con altre modalità (non telematiche) e da tutte le altre fonti possibili.
La dichiarazione sommaria di entrata deve essere depositata presso l’ufficio doganale di primo ingresso nel territorio dell’UE, a prescindere da qual è il luogo di destinazione finale delle stesse, e prima ancora che esse vengano materialmente introdotte all’interno del territorio doganale dell’UE, secondo tempistiche che variano a seconda della modalità di trasporto prescelta:
– nel caso di merce che viaggia per via marittima all’interno di container, l’ENS va depositata 24 ore prima che ne avvenga il caricamento presso il porto di partenza;
– nel caso di merce che viaggia per via aerea se la durata effettiva del volo è inferiore alle 4 ore l’ENS va depositata entro il momento dell’effettivo decollo dell’aeromobile; se il volo è a lungo raggio (superiore alle 4 ore) l’ENS va depositata almeno 4 ore prima dell’arrivo al primo aeroporto situato sul territorio doganale della comunità;
– nel caso di merce che viaggia su strada l’ENS va depositata almeno 1 ora prima dell’arrivo all’Ufficio doganale di entrata nel territorio dell’unione europea.
Tenuto alla trasmissione è in linea di principio il vettore od il suo rappresentante ovvero l’importatore od il suo rappresentante, o qualsiasi persona in grado di presentare o far presentare le merci.
La dichiarazione sommaria di entrata dovrà contenere alcuni dati essenziali per identificare le caratteristiche della spedizione ed accelerare le operazioni di analisi dei rischi in dogana; la lista dei dati della dichiarazione sommaria di entrata è elencata, per ciascuna modalità di trasporto, all’Allegato 30 bis del Codice Doganale Comunitario (DAC). L’articolo 183 delle disposizioni di applicazione del Codice
Doganale Comunitario (DAC), come modificato dall’art. 1, par. 8 del Regolamento (CE) n. 1875/2006, stabilisce che “la dichiarazione sommaria d’ingresso è resa per via elettronica”.
Senza i “dati sicurezza” le dogane non potranno effettuare l’analisi in via anticipata dei rischi per le spedizioni in arrivo, con la conseguenza che le
merci le cui dichiarazioni sono prive di tali dati potranno subire notevoli ritardi nelle verifiche, con tempi di svincolo più lunghi.
Come successivamente illustrato dall’Agenzia delle Dogane, per inviare la ENS è necessario essere autorizzati al Servizio Telematico Doganale per l’invio delle dichiarazioni doganali, in qualità di soggetto richiedente o di rappresentante indiretto. I soggetti esteri saranno identificati tramite il loro proprio codice EORI.
L’ENS già presentata, può essere successivamente modificata dal soggetto che la presenta, sempre che l’autorità doganale non abbia già informato o iniziato le attività di controllo. Non possono essere modificati i dati relativi al soggetto che presenta l’ENS, i dati del rappresentante e i dati relativi all’Ufficio doganale di entrata dichiarato.
Gli esiti della ENS possono essere i seguenti:
- merci non dichiarabili
- merci dichiarabili ma non svincolabili
- merci in attesa di esito
- merci svincolabili
Tale novità riguarderà principalmente i vettori e gli spedizionieri, che potranno ricavare i dati necessari dalla documentazione che accompagna la merce.
Tuttavia, gli operatori economici dovranno fornire a spedizionieri/vettori/fornitori esteri tutti i dati che questi non sono in grado di desumere dalla documentazione commerciale in loro possesso e cioè, il codice EORI e la classificazione doganale delle merci o una loro descrizione non generica.
Autrice: Rita Martin – Centro Studi CGN