Scheda carburanti: è possibile fare un “cambio” in corso d’anno

In occasione di Telefisco 2013 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il passaggio dal sistema cartaceo di certificazione dei rifornimenti (tramite scheda carburante) a quello elettronico (tramite carta di debito, di credito o prepagata) può avvenire anche in corso d’anno. Qual è l’impatto di questo chiarimento?

Tale precisazione è di fondamentale importanza poiché prevede un’applicazione “soft” del principio di esclusività nell’utilizzo dell’una o dell’altra modalità di contabilizzazione dei rifornimenti di carburante, che era stata introdotto con il D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo) e con la Circolare 42/E/2012.

La scheda carburante sostituisce la fattura e rileva, se redatta secondo il contenuto imposto dal DPR 444/97, sia per la detrazione IVA che per la deduzione del costo di acquisto del carburante. Per ciò che riguarda il contenuto, é necessario che contenga l’intestazione dell’operatore, gli estremi di individuazione del veicolo (targa o numero di telaio), i chilometri e il mese di riferimento.

Come accennato in precedenza, il D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo) ha previsto una deroga all’obbligo di tenuta della scheda carburante per tutti i soggetti IVA che effettuano gli acquisti esclusivamente mediante carte di credito, debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di tracciabilità. Tale Decreto prevedeva che non fosse possibile un utilizzo simultaneo dei due sistemi di pagamento, tramite mezzi elettronici e per mezzo di contanti.

Tale concetto era stato poi ribadito dalla Circolare 42/E/2012, che aveva sottolineato l’impossibilità di un uso contemporaneo delle due modalità (scheda carburanti e pagamenti tracciabili). Nella Circolare si era affermato che, poiché la norma esonera dalla scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante mezzi di pagamento elettronici, i soggetti che effettuano pagamenti anche mediante contanti sono tenuti all’adozione della scheda cartacea per tutti gli acquisti effettuati sino al termine del periodo d’imposta. Tale interpretazione “rigida” della norma imponeva una scelta della modalità di certificazione degli acquisti che doveva essere riferita all’intero periodo d’imposta.

Con la risposta fornita, in occasione di Telefisco 2013, ad una domanda di chiarimento sull’eventuale possibilità di passaggio da un sistema di certificazione all’altro anche in corso d’anno, l’Agenzia delle Entrate è ritornata in maniera evidente sui suoi passi. È stato infatti chiarito che l’avverbio “esclusivamente” deve ritenersi riferito alla modalità di certificazione scelta dal contribuente per documentare tali costi e che “l’esclusività nelle modalità di certificazione di tali operazioni – che deve ritenersi comunque necessaria – non pregiudica la possibilità, per il contribuente, di passare in corso d’anno dal vecchio al nuovo sistema di certificazione. Ciò, purché, a partire da tale momento – verosimilmente coincidente con la conclusione delle operazioni per la liquidazione dell’Iva -, le operazioni di acquisto di carburante vengano documentate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate”.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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