ASpI, mini ASpI e contribuzione di finanziamento

La legge n. 92/2012 (la cd. “Riforma Fornero”), all’art. 2, co. 1 ha istituito con decorrenza 1 gennaio 2013 (e definitivamente a regime dal 2016) l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione. Vediamo dunque nei dettagli di che si tratta.

Tale nuova assicurazione – che sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria e a regime anche la mobilità – è finanziata da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.

La legge introduce anche un’ulteriore nuova misura (mini ASpI), destinata a sostituire la precedente indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.

Per il finanziamento delle assicurazioni, la legge n. 92/2012 dispone l’obbligo di versamento delle seguenti contribuzioni:

  • ordinario;
  • addizionale;
  • contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni.

Il contributo ordinario di finanziamento delle indennità ASpI e mini ASpI, posto a carico dei datori di lavoro, è pari all’1,31% della retribuzione imponibile.

L’aliquota contributiva dell’1,31% deve essere incrementata anche del contributo dello 0,30% destinato – per le aziende che vi aderiscono – al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, ovvero dovuto al Fondo di rotazione del Ministero dell’Economia (2/3) e del Lavoro (1/3) (sono fatte salve le disposizioni particolari per la riduzione del contributo). I datori di lavoro sono tenuti pertanto a versare un contributo complessivo pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile.

Sempre con effetto su periodi contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2013, l’art. 2, co. 28 della “Riforma” introduce un contributo addizionale, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.

Pertanto la contribuzione complessivamente dovuta per l’ASpI si attesterà al 3,01% (1,61% + 1,40%) della retribuzione imponibile, fatti salvi i casi di riduzioni.

Il contributo addizionale riguarderà tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato (ad eccezione delle situazioni di seguito illustrate) in essere al 1 gennaio 2013 e non solamente quelli instaurati a far tempo dalla stessa data.

Il contributo non è dovuto per:

  1. lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  2. lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali (D.P.R. n. 1525/1963, nonché – per i periodi contributivi maturati dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – per le attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011);
  3. apprendisti;
  4. lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni.

Il contributo dell’1,40% potrà essere recuperato, per un massimo di 6 mensilità (superato il periodo di prova), dal datore di lavoro che trasformi il rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato o se, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine, riassume lo stesso lavoratore a tempo indeterminato.

In tal caso, tuttavia, è prevista una riduzione corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la stabilizzazione del rapporto di lavoro.

In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione delle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2013, i datori di lavoro devono versare un contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal versamento di questo contributo i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4 della legge n. 223/91.

Ancora, il contributo in argomento non è dovuto, per il periodo 2013-2015, nei seguenti casi:

  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
  • interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

L’art. 2, co. 31 della legge n. 92/2012 fissa la misura del contributo per interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in una “somma pari al 41% del massimale mensile ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale degli ultimi tre anni

Stefano Carotti – Centro Studi CGN