La professione contabile e le insidie della normativa antiriciclaggio

Una delle attività più delicate da svolgere nel rispetto della normativa antiriciclaggio disciplinata dal D.Lgs. 231–2007, è sicuramente quella che vede coinvolti i professionisti contabili nell’obbligo di comunicare al MEF le infrazioni dei limiti relativi all’uso del contante.

I soggetti coinvolti non sono solo gli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili come si potrebbe pensare, ma anche i consulenti del lavoro e tutti gli altri soggetti che svolgono in maniera professionale, attività in materia di contabilità e tributi, comprese le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati.

Anche i notai e gli avvocati sono soggetti alla legge antiriciclaggio quando:

  • in nome o per conto dei propri clienti, compiono operazioni di natura finanziaria o immobiliare
  • assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di  determinate operazioni. Tra queste, ad esempio, le operazioni connesse a trasferimenti a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche, l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società nonché la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

I soggetti sopra elencati, normativamente ricompresi nell’art.12 del D.Lgs. 231-2007,* sono tenuti ad effettuare, entro 30 giorni da quando ne vengono a conoscenza, apposita comunicazione alla competente Ragioneria territoriale di Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, se nell’espletamento della loro attività vengono a conoscenza del trasferimento di:

  • denaro contante o
  • libretti di deposito bancari o postali al portatore o
  • titoli al portatore in euro o in valuta estera

effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a € 1.000.

Le sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio vanno dal 3% al 30% della somma, con un minimo di € 3.000 e senza la possibilità di ricorrere all’istituto dell’oblazione. Va sottolineato però che non c’è infrazione se una delle parti del trasferimento è una Banca o Poste Italiane (giudicheranno loro se l’operazione è compatibile con il cliente che l’ha effettuata).

Nel caso di acconti su operazioni di importo complessivo pari o superiore a € 1.000, sono necessarie alcune valutazioni, che variano in rapporto alla natura delle transazioni effettuata (per es. distribuzione di dividendo societario o di utile nell’ambito dell’impresa familiare). Lo scopo è quello di scindere quelle che costituiscono “operazione frazionata”, e che quindi vanno comunicate al MEF, da quelle che invece non possono considerarsi tali, e che quindi sono “nella norma”.

Secondo quanto stabilito dall’art. 49 del D.Lgs. 231-2007, è vietato il trasferimento di denaro e libretti e titoli al portatore anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia (€ 1.000) che appaiono artificiosamente frazionati.

Il dettato della normativa antiriciclaggio è alquanto stringato e, pertanto, un valido supporto interpretativo per i professionisti è rappresentato dagli orientamenti tratti dalla giurisprudenza, pronunce del MEF, istruzioni del Comando generale della Guardia di Finanza ai Nuclei operativi.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo

* L’ultimo recepimento italiano delle direttive europee che si sono succedute nel tempo in materia di antiriciclaggio.