La “Riforma Fornero”, che si è “distinta” per i tanti interventi sulle tipologie contrattuali flessibili, non ha risparmiato il lavoro “a chiamata” (altrimenti noto come job-on call, o come “lavoro intermittente”). Sintetizziamo le principali novità.
Il “restyling” del nuovo contratto a chiamata riguarda essenzialmente due profili:
- le causali oggettive e soggettive del ricorso alla stipulazione del contratto
- l’introduzione di una comunicazione amministrativa preventiva.
Vediamo da vicino i tratti essenziali di questa rinnovata tipologia contrattuale.
Che cos’è?
L’art. 33 del D.Lgs. n. 276/2003 definisce il contratto di lavoro intermittente come “[…] il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa […]…Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato.”
Il contratto a chiamata si inquadra nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. E’ caratterizzato dalla resa di prestazioni lavorative discontinue, secondo le necessità del datore di lavoro, nel rispetto dei casi individuati dai contratti collettivi, o, in assenza, dalla legge.
Fondamentalmente, esistono due tipi di contratto a chiamata:
- lavoro intermittente con obbligo di rispondere alla chiamata, cui ricorrere per effettuare prestazioni lavorative nel caso di richiesta da parte del datore di lavoro, e con diritto del lavoratore alla corresponsione dell’indennità di disponibilità;
- lavoro intermittente senza obbligo di rispondere alla chiamata, con diritto del lavoratore alla sola retribuzione per il lavoro eventualmente prestato.
Quando può essere stipulato?
E’ possibile concludere il contratto a chiamata per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
Sono state sollevate perplessità rispetto alla possibilità di ricorrere al lavoro intermittente nei periodi predeterminati, solo in presenza di specifiche previsioni della Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro. Al riguardo, il Ministero del Lavoro (con la circolare n. 20/2012), ha precisato che, “una lettura sistematica del complessivo quadro normativo porta a ritenere demandata alla contrattazione collettiva anche l’individuazione dei c.d. periodi predeterminati”.
Con D.M. 23 ottobre 2004 il Ministro del lavoro ha indicato nelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo contenute nella tabella di cui al R.D. n. 2657/1923, i casi in cui in via provvisoriamente sostitutiva della contrattazione collettiva è possibile stipulare i contratti di lavoro intermittente.
Come può essere concluso?
Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro deve comunicarne la durata. E’ possibile effettuare la comunicazione preventiva mediante sms, e- mail, comunicazione telematica, secondo specifiche modalità. Ad ogni modo, è stato chiarito che la comunicazione in oggetto non sostituisce la comunicazione preventiva di assunzione.
Con quali soggetti può essere concluso?
Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso per prestazioni rese da soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età (in tale caso le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età).
Stefano Carotti – Centro Studi CGN