Il 2011 sarà caratterizzato dal rinnovato slancio dell’attività della Guardia di Finanza nella lotta alle condotte fraudolente e soprattutto nella caccia e nel contrasto ai reati tributari, senza tralasciare gli illeciti in materia di spesa pubblica, mercato dei capitali e dei beni e servizi. Gli sforzi intrapresi negli ultimi anni per rimpinguare i bilanci dello Stato e per mettere un freno al dilagare dell’evasione e dell’elusione fiscale saranno consolidati e porteranno senza dubbio nuove soddisfazioni.
Dalla Circolare n. 149/GDF del 18 marzo 2011 emerge un piano d’azione importante sotto il profilo della prevenzione e del contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale. Qui tratteremo solo degli aspetti tributari, per brevità e per scelta d’opportunità.
Per quanto riguarda l’anno in corso la Circolare citata prevede di concentrare gli interventi in quattro ambiti:
- Economia sommersa
- Frodi fiscali
- Reati fiscali
- Evasione internazionale
L’attività operativa nascerà da una progettualità preordinata, frutto di un’interazione tra intelligence, controllo economico del territorio e analisi del rischio, al fine di stabilire le priorità di intervento, preselezionando contribuenti solvibili nel caso si accertassero sottrazioni di somme soggette a tassazione.
Particolare attenzione , poi, sarà posta sia alle indagini di polizia Giudiziaria sia agli altri elementi derivanti da segnalazioni per operazioni sospette ai fini della legge in materia di antiriciclaggio. Da ultimo, saranno considerati di enorme rilievo anche le segnalazioni relative all’attività di vigilanza posta in essere da Comuni, Province, Regioni o altri che dovrebbero fornire elementi rilevanti.
Si preoccupino poi i soggetti che incorrano in reati fiscali, perché le Procure della Repubblica incrementeranno i sequestri dei beni, in ragione della confisca obbligatoria dei valori corrispondenti alle imposte evase – c.d.“confisca per equivalente” .
Per quanto riguarda l’evasione internazionale, la lotta ai “paradisi fiscali”, varata in concomitanza con l’ultimo “scudo fiscale”, i vari Reparti della GDF sono stati sensibilizzati sul fatto che frodi fiscali e trasferimenti occulti di capitali all’estero possono individuare:
- Sottrazione di imponibili all’Erario;
- Riciclaggio di denaro “sporco” ovvero reinvestimento di proventi illeciti;
- Costituzione di riserve occulte legate ad atti di corruzione o concussione;
- Intestazione fittizia di patrimoni accumulati da Organizzazioni criminali.
Inoltre la Circolare ricorda, in proposito di evasione internazionale, la necessità di applicare sistematicamente la presunzione legale relativa e l’esigenza di appuntare l’attenzione su prodotti, strumenti e soluzioni di investimento e di pianificazione fiscale particolarmente vantaggiosi – come per esempio i trust – che possono generare attività di evasione e occultamento.
Con riguardo al controllo economico del territorio e all’accertamento sintetico, si ricorda che il 2011 è l’anno conclusivo del piano straordinario triennale dei controlli sintetici varato dal D.L. n. 112/2008, per cui la GDF si impegnerà duramente nei controlli economici del territorio con rilevazioni e attività ispettive, al fine di individuare i possessori effettivi dei beni indice di elevata capacità di spesa, da confrontare con la posizione reddituale dichiarata dai medesimi contribuenti.
I controlli sulle imprese cd. “Apri e chiudi” e “In perdita sistemica” coroneranno l’attività di controllo.
Concludendo, possiamo affermare con relativa certezza che le attività che saranno dispiegate dalla GdF nell’anno in corso saranno varie e intense, atte a scoprire una grandissima varietà di illeciti in campo fiscale.
Al riguardo si ricorda che l’attività di verifica è caratterizzata, in generale, di tre momenti:
1) innanzitutto l’attività di verifica è diretta all’acquisizione dei libri e dei documenti contabili che saranno oggetto di successiva analisi.
2) successivamente, si provvede a effettuare tutte le attività di verificazione, rilevazione e acquisizioni di dati, informazioni e notizie ritenuti necessari per la verifica stessa.
3) da ultimo, si riassumono le risultanze delle attività di verifica con la redazione del processo verbale di constatazione.
In merito, l’Amministrazione Finanziaria ha elaborato alcune metodologie di controllo differenziate a seconda della categoria e dell’attività economica. Si sottolinea che, in base alle suddette metodologie, i verificatori, prima dell’accesso, devono acquisire una serie di dati e informazioni riguardanti il contribuente disponibili nelle banche dati dell’Anagrafe Tributaria, delle Camere di Commercio, dell’INPS e dell’INAIL.
In particolare, l’efficacia delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza è influenzata:
- dalla ricerca di informazioni presenti sul territorio da confrontare con i dati riscontrabili nelle citate banche dati;
- dallo sviluppo delle notizie acquisite in altre investigazioni di polizia economico-finanziaria.
Negli ultimi anni, infine, si evidenzia che sta dando significativi risultati la collaborazione con gli organismi di vigilanza e la cooperazione internazionale per contrastare i fenomeni diretti all’evasione a carattere internazionale.
Per accedere ai locali in cui vengono svolte le attività commerciali o agricole, si ricorda che non è necessaria la presenza del titolare o, per le società, del legale rappresentante. In questo caso, infatti, l’accesso può essere comunque effettuato con l’assistenza di idoneo personale addetto all’attività che è presente nel luogo di verifica.
Al contrario, per ciò che attiene alle modalità di accesso presso i locali destinati all’esercizio di arti o professioni (studi professionali), si segnala che la presenza del titolare dello studio o di un suo delegato rappresenta un requisito di legittimità dell’attività di verifica stessa.
Per quanto riguarda il soggetto delegato dal titolare dello studio professionale, la legge stabilisce che non è necessaria una sua concreta e fattiva presenza durante l’attività di verifica, lasciando intendere che essa possa essere relegata a una “mera presenza”. È necessario, al riguardo, che il soggetto delegato agisca sulla base di un preciso incarico conferito in forma scritta. In casi eccezionali, tuttavia, l’incarico potrà essere conferito telefonicamente e tale modalità, ancorché valida, dovrà risultare nel processo verbale di verifica. Per ciò che attiene, infine, al contenuto della delega, si precisa che essa non deve essere circoscritta a una semplice rappresentanza negli atti formali. Al contrario, tale delega dovrà rappresentare una vera e propria sostituzione del titolare dello studio e spingersi fino a (eventualmente) opporre il segreto professionale nei limiti del mandato che ha ricevuto.