Ristrutturazione del debito: requisiti per l’informativa di bilancio

La ristrutturazione del debito, di cui abbiamo già parlato in un precedente articolo,  si verifica quando i creditori concedono al debitore in difficoltà finanziarie modalità di adempimento a lui più favorevoli. In questo articolo cerchiamo di fornire alcuni chiarimenti sul legame tra ristrutturazione del debito e informativa di bilancio. Quali sono gli aspetti più rilevanti? Qual è il momento in cui deve essere fornita l’informativa? Prima, durante, al termine dell’operazione?

L’informativa in nota integrativa sul valore economico del debito verterà:

  • sul valore economico del debito dopo la ristrutturazione;
  • sulla sua variazione rispetto al valore contabile ante-ristrutturazione;
  • sulle eventuali variazioni del valore economico negli esercizi successivi.

Il Principio contabile si occupa di specificare oltre all’informativa da fornire, anche con quale tempistica deve essere diffusa, in relazione alle diverse fasi che coinvolgono il processo di ristrutturazione dei debiti.

Possiamo distinguere tre momenti principali, con distinti livelli d’informativa:

(A) L’esercizio in cui sono in corso le trattative fra debitore e creditore: in questo caso l’informativa avrà l’obiettivo di rendere noto agli stakeholders che l’impresa sarà in grado di tornare alle normali condizioni di operatività.

(B) L’esercizio in cui l’accordo di ristrutturazione diviene efficace fra le parti. Qui assume importanza l’informativa contabile e quella in nota integrativa, in modo tale da fornire tutti i dettagli del piano di ristrutturazione.

(C) Gli esercizi successivi all’accordo, nei quali si completano gli atti di gestione in esecuzione dell’accordo, fintanto che gli effetti economico/finanziari rimangono rilevanti. Gli utilizzatori del bilancio si attendono di poter monitorare l’effettiva esecuzione del piano oppure quali siano le ragioni per cui le ipotesi in esso contenute non si sono verificate all’atto pratico.

Il contenuto dell’informativa va a toccare i seguenti temi:

  • le cause che hanno generato la situazione di difficoltà finanziaria e una panoramica sull’esposizione debitoria dell’impresa;
  • le caratteristiche dell’operazione di ristrutturazione del debito;
  • gli effetti che l’operazione è destinata a produrre sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito dell’impresa debitrice.

Sono 7 gli aspetti più rilevanti dell’informativa sulle operazioni di ristrutturazione del debito così come prevista dal Principio contabile n.6. Vediamoli sinteticamente uno ad uno:

  • l’ottica going concern: durante la fase dell’accordo e alla data della ristrutturazione è necessario specificare se l’operazione risulta strumentale per garantire la continuità aziendale;
  • la situazione di difficoltà finanziaria: nell’esercizio in cui sono aperte le trattative e in quello in cui si realizza la ristrutturazione, deve essere prevista un’analisi delle cause che hanno portato alla situazione di difficoltà economico / finanziaria;
  • l’indebitamento complessivo: nell’esercizio in cui la ristrutturazione diviene efficace fra le parti, occorre evidenziare l’esposizione debitoria complessiva, indicando quali debiti sono inclusi/esclusi dalla ristrutturazione;
  • le caratteristiche dell’operazione di ristrutturazione devono essere indicate nella nota integrativa dell’esercizio in cui la ristrutturazione diviene efficace fra le parti (e negli esercizi successivi se le condizioni dovessero mutare), precisando in particolare: la tipologia e la data di ristrutturazione; le fasi mediante le quali si è svolta la ristrutturazione e le modalità che sono state adottate; la tipologia dei debiti coinvolti; la presenza di clausole risolutive o sospensive dell’accordo nonché di eventuali covenant il cui rispetto è legato al successo dell’operazione;
  • la posizione finanziaria netta fornisce la rappresentazione del livello di indebitamento della società prima e dopo la ristrutturazione;
  • per ciascun gruppo omogeneo di debiti oggetto di ristrutturazione è necessario indicare:
    1. le modalità di ristrutturazione seguite (ad esempio le modifiche ai termini del debito);
    2. il valore contabile ed il valore economico del debito, alla data della ristrutturazione e a quella di riferimento del bilancio;
    3. il valore economico del debito ed il beneficio derivante da ristrutturazione;
    4. la durata residua del debito ante e post ristrutturazione;
    5. il tasso d’interesse contrattuale ante ristrutturazione e quello effettivo post ristrutturazione, con l’indicazione analitica dei proventi e oneri da ristrutturazione;
    6. la tipologia e l’ammontare dei costi connessi all’operazione di ristrutturazione se d’importo significativo nonché la presenza di garanzie e/o impegni che possano condizionare l’esito dell’accordo;
    7. l’analisi aggiornata delle scadenze, evidenziando i debiti entro/oltre 12 mesi e quelli oltre i 5 anni (compresi i debiti per leasing finanziari) nonché l’impatto della ristrutturazione sui debiti per leasing finanziari nell’informativa ex. Art. 2427 n.22;

     

  • infine lo stato di avanzamento del piano di ristrutturazione da fornire negli esercizi successivi: questo ha come obiettivo quello di indicare se le condizioni previste dal piano si sono realizzate in modo completo o meno, anche con riferimento alla tempistica di realizzazione.

Come si è appena visto, l’informativa è in piena armonia con l’obiettivo di far prevalere il principio della sostanza sulla forma, sia per quanto riguarda la corretta rappresentazione dei valori di bilancio che con riferimento all’asse temporale in base al quale si evidenziano gli effetti della ristrutturazione.

Alberto Facca – Centro Studi CGN