L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla responsabilità solidale negli appalti e, in particolare, riguardo alle sanzioni applicabili al committente. Qual è il limite alla responsabilità solidale dell’appaltatore? A quanto ammontano le sanzioni? Come ottenere l’esonero dalla responsabilità?
La responsabilità solidale dell’appaltatore in relazione al versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, si applica nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore con una sanzione pecuniaria cha varia da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 200.000 euro. Il committente/appaltatore deve sospendere i pagamenti per non incorrere nella sanzione in quanto quest’ultima scatta in caso di pagamento del corrispettivo senza aver effettuato i necessari controlli e acquisita la relativa documentazione.
Con la disciplina della responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore (art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012), viene stabilito che l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all’Erario:
- delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
Limite alla responsabilità solidale dell’appaltatore. La responsabilità solidale dell’appaltatore in relazione al versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, si applica nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore.
Per evitare di assumersi la responsabilità in solido con l’appaltatore/subappaltatore, il committente/appaltatore deve verificare prima del pagamento del corrispettivo che i versamenti fiscali già scaduti siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore, acquisendo la relativa documentazione. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti.
Sanzioni applicabili al committente. Il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 200.000,00 euro se:
- non ha rispettato le suddette disposizioni sulle modalità di pagamento del corrispettivo;
- i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore.
Non si tratta, quindi, di un vero e proprio regime di responsabilità solidale in ambito fiscale, con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, di importo anche rilevante. La sanzione pecuniaria scatta in caso di pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver eseguito i necessari controlli sulla regolarità dei suddetti versamenti fiscali, i quali risultino poi irregolari.
Documentazione da produrre per l’esonero da responsabilità. La documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dei debiti fiscali (ritenute e IVA), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare le suddette responsabilità in capo al committente e all’appaltatore, è rappresentata da:
- asseverazione da parte di professionisti o CAF. L’attestazione dell’avvenuto adempimento ai suddetti obblighi di versamento è rilasciata anche attraverso un’asseverazione:
- di un soggetto iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro;
- oppure del responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF-imprese;
- dichiarazione sostitutiva da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori. In alternativa all’asseverazione è possibile rilasciare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi di versamento in esame (autocertificazione).
Contenuto della dichiarazione sostitutiva. La suddetta dichiarazione sostitutiva deve:
- indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’“IVA per cassa” oppure la disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che:
- in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti può essere rilasciata in modo unitario;
- la certificazione può essere fornita anche con cadenza periodica, fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione;
- per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore, occorre attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria. Non occorre, invece, attestare anche i versamenti scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme;
- nel caso in cui l’appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, la circ. Agenzia delle Entrate 2/2013 ha chiarito che la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione può essere attestata nel momento in cui il cedente dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN