Il quadro RW del Modello Unico deve essere compilato dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici e soggetti equiparati fiscalmente residenti in Italia per indicare gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria detenuti alla data del 31.12 del periodo d’imposta, nonché l’ammontare dei trasferimenti effettuati nel corso dell’anno di importo complessivo superiore a euro 10.000.
L’obbligo non sussiste per le attività affidate in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle società fiduciarie, a Poste italiane e agli altri intermediari professionali a condizione che i redditi siano riscossi attraverso l’intervento di un intermediario residente.
Inoltre, come stabilito dal D.L. 78/2010, non devono compilare il quadro RW:
a) le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero;
b) i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propriaattività lavorativa”.
Per “investimenti” si intendono i beni patrimoniali collocati all’estero imponibili nel periodo d’imposta, indipendentemente dalla effettiva produzione in Italia di redditi di fonte estera, in quanto astrattamente o potenzialmente produttivi di reddito imponibile in Italia.
Dovranno quindi essere sempre indicate in RW:
– attività finanziarie estere, emesse da non residenti
– titoli pubblici italiani emessi all’estero
– immobili detenuti all’estero
– beni mobili suscettibili di utilizzazione economica, quali oggetti preziosi, opere d’arte, yacht
Attività finanziarie italiane emesse da residenti e titoli di enti o organismi internazionali equiparati a titoli di Stato vanno indicati in caso di cessione o rimborso che generino plusvalenze imponibili in base all’art. 67 c.1 TUIR; le assicurazioni sulla vita e le capitalizzazioni con società assicuratrici non residenti sono da indicare in RW se il contratto non è concluso tramite un intermediario italiano o le prestazioni non sono erogate attraverso un intermediario italiano.
Invece devono essere sempre indicati i trasferimenti da, verso e sull’estero che interessano investimenti e attività di natura finanziaria, anche nel caso in cui, al termine del periodo d’imposta, il contribuente non detenga alcun investimento o interesse estero a causa di disinvestimento o estinzione di rapporti finanziari.
Sono oggetto di esonero, invece, se i redditi che ne derivano sono riscossi tramite intermediari professionali, le seguenti attività:
– finanziarie affidate in gestione o in amministrazione a banche, società fiduciarie o altri intermediari professionali
– i contratti conclusi con intermediari professionali
– i depositi e i conti correnti
Con le C.M. 43E/2009 e 45E/2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, il quadro RW di Unico deve essere compilato da ogni intestatario, con riferimento all’intero valore dell’attività e non limitatamente alla quota di propria competenza, come ad esempio, nel caso di un c/c o di un immobile cointestato.
In proposito, la stessa Circolare stabilisce che in caso di c/c estero intestato a soggetto residente, sul quale vi è delega di firma ad altro soggetto residente, anche il delegato è obbligato alla compilazione di RW, indicando l’intera consistenza del c/c e, nel caso si tratti di una delega al prelievo, anche i relativi trasferimenti.
Per quanto riguarda, invece, gli immobili, con la Risoluzione 142E/2010, prendendo in esame il caso di due genitori che hanno acquistato un immobile all’estero di cui hanno l’usufrutto e di due fratelli che hanno in comunione la nuda proprietà, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di compilazione del modello RW così come segue:
· i nudi proprietari sono tenuti ad indicare nel modulo RW il valore della nuda proprietà così come riportato nell’atto e suddiviso in base alla percentuale, in considerazione della comunione del diritto, in quanto ciascuno dei soggetti può disporre esclusivamente della quota di propria spettanza;
· gli usufruttuari sono tenuti ad indicare nel modulo RW la quota parte di competenza come riportata nell’atto di acquisto del diritto.
Relativamente all’importo da indicare nel modulo RW, il contribuente dovrà riportare il costo storico di acquisto della proprietà o degli altri diritti reali dell’attività finanziaria o dell’investimento come risultante dalla relativa documentazione, maggiorato degli eventuali oneri accessori, quali spese notarili ed oneri di intermediazione, con esclusione degli interessi passivi. Non vi è obbligo di aggiornamento di tale valore negli anni successivi.
L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non solo quando l’attività o l’investimento hanno effettivamente prodotto un reddito di fonte estera imponibile in Italia, ma anche quando sia semplicemente suscettibile di produrlo. Pertanto tutti i possessori di immobili sono tenuti alla compilazione di RW indipendentemente dal fatto che l’immobile sia dato in locazione o sia tassato, nello Stato estero, in base a un reddito figurativo.
Si ricorda, infine, che obbligo sussiste anche nel caso in cui le attività siano possedute dal contribuente per tramite di terzi, come nel caso di contribuenti che posseggono attività finanziarie e patrimoniali intestate ad un trust, residente o non residente.
Il contribuente persona fisica che compila il modello 730 dovrà presentare il quadro RW unitamente al frontespizio di UnicoPF, nei termini per la presentazione del modello Unico medesimo e cioè entro il 30 settembre.