L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 2013, ha precisato che i terreni incolti situati in zone di collina e di montagna, essendo esenti dall’IMU, devono essere obbligatoriamente assoggettati a Irpef. Se però alcuni contribuenti hanno versato ugualmente l’IMU, come andrà compilato il quadro A del modello 730? La risposta attraverso un esempio pratico.
Preliminarmente, è necessario ricordare che la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 aveva precisato che “tutti gli immobili” dovevano essere assoggettati a IMU e, quindi, anche i terreni incolti. In merito, il testo dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, stabilisce che il presupposto impositivo dell’IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
In altri termini, secondo questa accezione, devono essere assoggettati all’IMU anche i terreni incolti.
In un primo momento, anche per i terreni montani “incolti” l’Ifel (l’Istituto per la Finanza e le Economie Locali, nonché braccio destro dei Comuni italiani) aveva precisato che tali immobili erano soggetti a IMU. Detto Istituto, infatti, con una nota del 3 gennaio, aveva precisato che l’esenzione dall’imposta spetta solo ai terreni “agricoli”, cioè quelli adibiti ad una delle attività di cui all’art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse).
A tal fine, inoltre, sempre secondo l’Ifel, non rileva il fatto che le istruzioni ministeriali alla dichiarazione IMU, nel richiamare l’esenzione di tali immobili, non riportino dopo la parola “terreni” la qualificazione “agricoli”. Secondo la fondazione, infatti, un provvedimento amministrativo non può modificare l’impostazione normativa riguardante l’esenzione visto che non può neppure essere oggetto di un’interpretazione analogica.
Ovviamente, va evidenziato come l’inquadramento ai fini dell’IMU dei terreni montani “incolti” riverberi effetti anche sull’Irpef. Infatti, seguendo l’interpretazione fornita dall’Ifel, si giunge alla conclusione che, limitatamente al reddito dominicale, tutti i terreni diversi da quelli adibiti ad una delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., anche se posti in comuni montani, sono assoggettati all’IMU ma non all’Irpef.
Di recente, l’Agenzia delle entrate ha manifestato parere totalmente opposto alle precisazioni innanzi descritte. Con la circolare n. 5/E del 2013, infatti, richiamando la risposta fornita dal governo a un’interrogazione parlamentare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato l’esclusione da IMU per i terreni incolti collocati in collina o in montagna.
Al riguardo, il Ministero delle finanze ha precisato che, sebbene l’articolo 7 del D.Lgs n. 504 del 1992 preveda l’esenzione per i soli terreni agricoli, l’interpretazione corretta porta a ricomprendere anche i terreni non coltivati nell’ambito di applicazione dell’esenzione dall’IMU, disposta per i terreni ricadenti in aree montane o in zone collinari. Peraltro, secondo il Ministero dell’Economia e delle finanze, questo orientamento risulta altresì confermato dalle istruzioni alla compilazione alla dichiarazione IMU nella parte in cui è prevista l’esenzione per i tutti i terreni ricadenti in territori montani o collinari senza eccezione alcuna.
Ne deriva che i terreni incolti ubicati in zone di montagna o di collina, essendo esclusi da IMU, dovranno scontare necessariamente l’imposizione ordinaria dell’Irpef.
Considerata la duplice interpretazione sopra descritta, è possibile che alcuni contribuenti abbiano versato ugualmente l’IMU anziché considerarla esente. Ai fini della compilazione del quadro A del modello 730/2013, quindi, ci si chiede se non assoggettare a Irpef il reddito dominicale, stante la situazione di fatto (IMU versata), o al contrario, se assoggettarlo a tassazione ordinaria.
Una prima soluzione potrebbe essere quella di non assoggettare all’Irpef il terreno. Infatti, il contribuente che ha assoggettato l’immobile in esame all’IMU potrebbe ritenere legittimo escluderlo dall’Irpef visto il tenore letterale dell’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 23 del 2011 secondo cui l’IMU sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.
Tale soluzione, tuttavia, non sembra percorribile anche perché l’IMU non andava versata.
Il quadro A del modello 730/2013, quindi, NON dovrà essere compilato nel seguente modo:
Una seconda e puntuale soluzione prevede il pagamento dell’Irpef e il rimborso dell’IMU.
Il contribuente, infatti, avrà il diritto di “recuperare” le somme versate in eccedenza al Comune e, considerato che la risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 precisa che “per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria”, ne consegue che, per i rimborsi, trova applicazione l’art. 1, comma 164 della legge n. 296 del 2006 che individua nel comune il soggetto che deve effettuare la restituzione dei tributi entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
In altri termini:
- il reddito dominicale deve essere assoggettato a Irpef
- il contribuente dovrà barrare la casella “Esenzione IMU”.
Stante quanto precisato dalla suddetta risoluzione n. 2/DF del 2012, quindi, ai fini della compilazione della dichiarazione, non è possibile considerare imponibile IMU il terreno incolto ubicato in zona montana e le somme eventualmente versate nelle case del comune e dello Stato dovranno essere chieste a rimborso. Il contribuente, pertanto, dovrà:
- considerare esente da IMU il terreno incolto ubicato in zona montana;
- assoggettare a Irpef il reddito dominicale e il reddito agrario del terreno in esame
- chiedere il rimborso dell’IMU pagata per il terreno incolto in esame.
Il quadro A del modello 730, quindi, dovrà essere compilato nel seguente modo:
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN