Presentiamo il caso di un contribuente extracomunitario, residente in Italia, che invia con periodicità somme (assegni alimentari per il sostentamento) a propri familiari, rientranti nell’art. 433 del Codice Civile, e residenti all’estero. Può usufruire della detrazione per altri familiari a carico, autocertificando il non superamento del limite di euro 2.840,51, documentando l’invio di somme e indicando, di conseguenza, nella dichiarazione dei redditi, i codici fiscali degli stessi?
Come espressamente indicato nelle istruzioni del modello 730: “Possono essere considerati a carico, anche se non conviventi con il contribuente, o residenti all’estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione, non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (sia quelli naturali che quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).”
I soggetti extracomunitari fiscalmente residenti in Italia possono richiedere le detrazioni per carichi di famiglia secondo le modalità previste dall’articolo 1, commi 1325 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
In particolare, i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d’imposta sia mediante la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del Tuir, possono attestare lo status di familiare a carico mediante la seguente documentazione:
- documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. L’Apostille, da apporsi su documenti a valere fuori dello Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull’originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;
- documentazione validamente formata dal Paese d’origine e tradotta in italiano ai sensi della normativa ivi vigente, asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese d’origine.
La circolare n. 95/E del 12 maggio 2000, punto 3.1.3., chiarisce che il contribuente, per poter fruire della detrazione per altro familiare fiscalmente a carico, nell’ipotesi di corresponsione di assegni alimentari non risultanti da un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, deve produrre idonea documentazione, al fine di certificare l’erogazione degli stessi. La medesima circolare precisa che, “in caso di richiesta degli Uffici il contribuente può avvalersi di qualsiasi idoneo mezzo di prova, quale ad es. l’intestazione delle utenze, o del contratto di affitto dell’immobile, la documentazione bancaria, o altro mezzo”.
Nell’ipotesi prospettata, la documentazione può essere costituita dalla documentazione bancaria o dal diverso operatore finanziario, attestante il trasferimento degli assegni dall’Italia al paese estero di destinazione.
Per quanto riguarda la dichiarazione che il familiare possiede un reddito non superiore al limite previsto, si fa presente che la circolare n. 34/E del 2008, punto 3.1, ha chiarito che con la richiesta rivolta al sostituto di fruire delle detrazioni o “con la sottoscrizione della dichiarazione, il contribuente attesta implicitamente, sotto la sua responsabilità, che il familiare possiede un reddito, riferito all’intero anno, non superiore a euro 2.840,51”.
La medesima attestazione deve intendersi resa anche in caso di richiesta delle detrazioni in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante modello 730 ovvero UNICO Persone Fisiche.
In sede di controllo – analogamente a quanto previsto con riferimento ai soggetti non residenti fiscalmente nel territorio dello Stato Italiano che richiedono, per gli anni dal 2007 al 2010, le detrazioni per carichi di famiglia ai sensi ai sensi dell’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006, modificato dall’articolo 6, comma 4-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – l’amministrazione finanziaria può richiedere l’esibizione della certificazione proveniente dall’autorità fiscale del paese di residenza prevista dal regolamento approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 149 del 2 agosto 2007.