Nella compilazione della dichiarazione dei redditi 730 o modello unico é possibile portare in detrazione i premi pagati in virtù di contratti di assicurazione sulla vita o sugli infortuni. Al contribuente é riconosciuta una detrazione d’imposta del 19% su un importo complessivamente non superiore a € 1.291,14. Questo beneficio fiscale viene però riconosciuto secondo condizioni precise che di seguito esaminiamo.
Ai fini della detraibilità é necessario fare una distinzione tra contratti di assicurazione stipulati in data anteriore o posteriore al 2001.
Per quanto riguarda le assicurazioni sulla vita stipulate prima del 2001, danno diritto alla detrazione i premi corrisposti per contratti che rispettano le seguenti condizioni:
- la durata minima é di almeno cinque anni dalla stipula del contratto stesso;
- non deve essere consentita la concessione di prestiti nei primi cinque anni.
La prova delle suddette condizioni può risultare dalla polizza o dalla quietanza, oppure da un’apposita dichiarazione rilasciata dall’impresa di assicurazione.
Per quanto riguarda invece le assicurazioni contro gli infortuni stipulate prima del 2001, danno diritto alla detrazione i premi che garantiscono, in caso di infortunio dell’assicurato, il pagamento di una somma a titolo di indennità (la detrazione fiscale non è, però, subordinata al rispetto delle condizioni previste per i contratti di assicurazione sulla vita).
Tra queste rientrano anche le assicurazioni infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta alla ordinaria polizza R.C. auto (Circ. Min. 12/05/00, n. 95/E).
Dal 2001 in poi, danno diritto alla detrazione solo i premi pagati per assicurazioni aventi per oggetto uno dei seguenti tre rischi:
- morte;
- invalidità permanente, non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante (da infortunio o da malattia);
- non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (quali l’assunzione degli alimenti, l’espletamento della funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione).
Di regola il diritto alla detrazione é riconosciuto se le spese sono sostenute dal dichiarante nel suo interesse; tuttavia, tale diritto é concesso anche se il premio è sostenuto nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, fermo restando il limite complessivo pari a € 1.219,41 sul quale calcolare la detrazione.
Danno diritto alla detrazione anche i contributi previdenziali volontari pagati in base a contratti stipulati, fino al 31 dicembre 2000, con enti che corrispondono su piano collettivo (e non al singolo contribuente) delle rendite o pensioni. Tra questi si intendono i contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (es: riscatto degli anni di laurea, prosecuzione volontaria, ricongiunzione di differenti periodi assicurativi). Tali contributi concorrono alla formazione della somma massima detraibile di € 1.291,14.
Per i contratti di assicurazione stipulati invece dal 1 gennaio 2001, i contributi citati sono deducibili dal reddito complessivo. Se invece sono versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico essi danno diritto a una detrazione del 19%.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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