La Legge di Stabilità 2013 ha introdotto alcune novità in materia di detrazioni fiscali per figli a carico. Riepiloghiamo, in forma schematica, le principali casistiche: genitori coniugati, genitori legalmente separati, genitori non coniugati.
Innanzitutto va precisato che le detrazioni per figli a carico sono state incrementate da 800 a 950 euro per i figli di età pari o superiore a tre anni, da 900 a 1.220 euro per quelli con meno di tre anni. Inoltre, per i figli portatori di handicap l’importo sale da 220 a 400 euro. Per la dichiarazione di quest’anno tutto rimane invariato. La modifica introdotta decorre dal 1 gennaio 2013.
Possono essere considerati fiscalmente a carico i figli (naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) che non abbiano conseguito un reddito superiore al limite di 2.840,51 euro. Per i figli non sono richieste altre condizioni; non assume alcuna rilevanza la convivenza, l’età, la mancanza di residenza in Italia.
La ripartizione delle detrazioni per figli fiscalmente a carico non è lasciata alla discrezionalità dei genitori, ma è espressamente regolamentata dalla vigente normativa in materia.
Per i genitori coniugati (non legalmente ed effettivamente separati):
- la detrazione va ripartita nella misura del 50% per ciascuno;
- questa regola generale può essere derogata solo in caso di apposito accordo tra i genitori stessi, con cui questi ultimi stabiliscano di attribuire l’intera detrazione (100%) a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato; ciò anche (ma non solo) al fine di evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 16 marzo 2007).
Con la circolare 20/E del 13 maggio 2011, l’Agenzia delle entrate ha precisato che la detrazione per figli a carico deve essere considerata unitamente per tutti i figli del nucleo familiare. Non è possibile ripartire la detrazione solamente per alcuni figli e attribuirla interamente al genitore con il reddito più elevato per gli altri. Ad esempio non è possibile inserire un figlio con detrazione al 50% e l’altro figlio con detrazione al 100%, entrambi i genitori dovranno inserire i figli al 50% oppure al 100% al genitore con il reddito maggiore.
Per i genitori legalmente ed effettivamente separati, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, le regole per ripartire la detrazione sono diverse.
In presenza di accordo tra i genitori, potranno essere utilizzate le regole previste per i genitori coniugati:
- nella misura del 50% per ciascuno dei genitori;
- nella misura del 100% al genitore che presenti il reddito complessivo di ammontare più elevato.
In mancanza di accordo tra i genitori:
- nella misura del 100% al genitore affidatario in modo esclusivo;
- in caso di affidamento congiunto o condiviso, nella misura del 50% per ciascuno dei genitori affidatari;
- nelle ipotesi di incapienza di imposta, quando, cioè, il genitore affidatario o uno dei genitori affidatari (in caso di affidamento congiunto) abbia un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione spettante per i figli a carico, la detrazione medesima è attribuita per intero (100%) all’altro genitore, a prescindere dal reddito complessivo di quest’ultimo. Ne consegue che il genitore che risulta capiente potrà beneficiare della detrazione al 100% sia nel caso in cui abbia un reddito più elevato dell’altro (come nel caso dei genitori coniugati) sia nel caso in cui il suo reddito sia minore rispetto a quello del genitore che risulta incapiente (ipotesi, questa, non prevista per i genitori coniugati).
Il genitore, che ha beneficiato dell’intera detrazione in forza dell’incapienza di imposta dell’altro, sarà tenuto a riversare a quest’ultimo un importo pari all’intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, al 50% della detrazione stessa, salvo diverso accordo intervenuto fra i genitori medesimi (circolare Agenzia delle entrate n.34/E del 4 aprile 2008).
Nel prospetto “Coniuge e familiari a carico” sarà necessario barrare la colonna 8 in caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli da genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100% (la casella andrà, quindi, barrata nelle ipotesi di cui alle suddette lettere a) e c) o qualora solo uno dei due genitori sia titolare di reddito).
Per i genitori non coniugati:
- in presenza di provvedimenti di affidamento dei figli, la detrazione compete secondo la medesima disciplina prevista per i genitori separati;
- in mancanza di provvedimenti di affidamento dei figli, la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori, salvo diverso accordo per attribuire l’intera detrazione a quello dei due con il reddito complessivo di ammontare più elevato (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 16 marzo 2007).
La detrazione spetta per intero (100%) ad uno solo dei genitori quando il coniuge è fiscalmente a carico dell’altro.
Per il primo figlio si può richiedere, se più conveniente rispetto alla detrazione spettante per il figlio medesimo, la detrazione prevista per il coniuge a carico:
- qualora l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato;
- qualora vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato.
Adriano Perosa – Centro Studi CGN