Il canone di locazione annuo assoggettato a cedolare secca, per disposizione normativa, non concorre alla formazione complessiva della base imponibile IRPEF, tuttavia rileva ai fini della spettanza e della determinazione delle detrazioni d’imposta. Chiariamo meglio, attraverso un esempio pratico e una formula matematica, cosa significa.
Disposizione normativa
L’articolo 3 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 n.23, al comma 7 così dispone: “Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni, o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109”.
Detrazioni sì
L’Agenzia delle Entrate ha meglio specificato nella Circolare del 1° giugno 2011 n. 26/E che il reddito assoggettato a cedolare secca va contato nella base imponibile del locatore al fine di:
- determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico (articolo 12 comma 2 – TUIR), cioè di familiare che possiede un reddito complessivo ai fini IRPEF, comprensivo dell’abitazione principale, inferiore ad Euro 2.841,00 e che convive con il contribuente oppure percepisce assegni alimentari non stabiliti giudizialmente;
- calcolare le detrazioni per carichi di famiglia per il coniuge fiscalmente a carico, per i figli (legittimi, legittimati, naturali, adottivi, affiliati o adottati) e le altre persone indicate nell’articolo 433 del Codice Civile, come previsto dall’articolo 12 del TUIR;
- calcolare le altre detrazioni stabilite dall’articolo 13 del TUIR: detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, detrazioni sui redditi da pensione, detrazioni per assegni periodici di separazione e detrazioni per altri redditi (redditi di lavoro autonomo abituale od occasionale, di impresa minore, di attività commerciale occasionale, di attività intramuraria, pubbliche funzioni, per cariche elettive, rendite vitalizie, ecc);
- calcolare le detrazioni per canoni di locazione di unità immobiliari locate con contratti stipulati, o rinnovati, ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n.431, come indicato nell’articolo 16 del TUIR;
- stabilire la spettanza di altre detrazioni, indicate nell’articolo 15 comma 1 lettera i del TUIR, per erogazioni liberali in denaro per importi non superiori al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di ONLUS, di iniziative umanitarie nei Paesi OCSE, di contributi associativi a società di mutuo soccorso;
- stabilire la spettanza di agevolazioni fiscali e non, collegate al possesso dei redditi (ISEE).
Detrazioni no
Il reddito assoggettato a cedolare secca, diversamente, non confluisce nella base imponibile per il calcolo di altre deduzioni e detrazioni d’imposta IRPEF quali quelle del 36% o 50% o 55% previste per lavori di ristrutturazione edilizia su immobili abitativi (articolo 1, Legge n.499/1997 e successive modificazioni), e per gli interventi di risparmio energetico (articolo 1, commi 344 e seguenti, Legge n.296/2006 e successive modificazioni) le quali restano applicabili secondo la propria disciplina, a prescindere dalla modalità di tassazione scelta dal locatore per il reddito fondiario (IRPEF o cedolare secca).
Addizionali? Sì!
Inoltre, ai fini del versamento delle addizionali regionale e comunale, il canone annuo di locazione assoggettato a cedolare secca va computato nel reddito complessivo per stabilire il superamento, o meno, di eventuali soglie di reddito per esenzioni, o meno, stabilite dagli enti territoriali quali, appunto, regioni e comuni.
Conclusione matematica
Nella valutazione di tutti questi aspetti, si dovrà tenere in considerazione che il reddito complessivo sul quale si calcolerà l’imposta IRPEF, sarà diverso dal reddito complessivo di riferimento per il calcolo delle agevolazioni fiscali.
Possiamo riassumere in una formula:
Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali = Reddito complessivo ai fini IRPEF + Reddito assoggettato a cedolare secca.
Il Reddito complessivo ai fini IRPEF è dato dalla somma tra i redditi di terreni, fabbricati, lavoro dipendente, redditi di partecipazione, redditi diversi, plusvalenze di natura finanziaria, redditi a tassazione separata, perdite da anni precedenti non compensate, ed eventuale deduzione ACE.
In questa somma, non rientrano gli immobili non locati, in quanto “esclusi” ai fini IRPEF perché assoggettati ai fini IMU.
Il Reddito assoggetta alla cedolare secca è dato dal canone annuo percepito.
ESEMPIO – calcoliamo le detrazioni per coniuge a carico in presenza di reddito per cedolare secca
Un contribuente con coniuge a carico per 12 mesi, percepisce un reddito da lavoro dipendente di Euro 35.000, e un reddito da canone di locazione di Euro 8.000. Per quest’ultimo reddito ha optato per la cedolare secca.
In base alle specifiche tecniche di calcolo rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione per coniuge a carico spettante al nostro contribuente sarà:
690 x [80.000 – (35.000 + 8.000)] / 40.000 = 638,25 => 638 importo arrotondato
Giacomo Forato – Centro Studi CGN