Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato 68 “nuovi” studi di settore che si applicheranno a decorrere dal periodo in corso al 31.12.2010.
Si tratta, ovviamente, di studi di settore già vigenti, ma sono da considerare “nuovi” in quanto trattasi di una loro “evoluzione”.
Infatti, con l’art. 1, comma 4, del DL n.194/2009 (“Decreto Milleproroghe”), sono stati derogati gli ordinari termini previsti per l’approvazione degli studi di settore – 30 settembre del periodo di imposta in cui entrano in vigore – al fine di controllare gli effetti della crisi economico-finanziaria per l’anno 2010, disponendo per la loro approvazione entro il 31.03.2011.
Pertanto, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31.12.2010 il panorama fiscale avrà ben 68 “nuovi studi” di settore. Si tratta di:
– 21 studi attinenti il commercio;
– 20 studi attinenti i servizi;
– 21 studi attinenti le manifatture;
– 6 studi attinenti i professionisti.
Di questi, 26 studi di settore, quelli caratterizzati dalla lettera iniziale U, sono già alla seconda revisione e 42 studi, quelli caratterizzati dalla lettera iniziale V, sono già alla terza revisione.
Gli studi di settore che sono stati approvati in forma “revisionata”, non contengono particolari novità rispetto a quelle già applicate agli studi oggetto di revisione per il periodo di imposta 2009.
È opportuno ricordare che, in attuazione del federalismo fiscale, per cogliere le specificità della realtà territoriale in cui operano le imprese del settore, a decorrere dal 2009, era stato introdotto lo studio di settore UG69U relativo al settore delle costruzioni. Si trattò del primo studio elaborato su base regionale e che vide la partecipazione dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI) fornendo una serie di dati riferiti all’anno 2007.
Ora è stato elaborato su base regionale anche il “nuovo” studio di settore VM05U riferito al commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature, applicabile a decorrere dal 2010.
Anche agli studi di settore revisionati per il 2010, è stata riportata la “nuova” modalità di calcolo tendente ad ottimizzare il contributo dato dai soci/amministratori che prestano l’attività nelle società in via prevalente e continuativa.
In sostanza, con riferimento a tale tipologia di dato/informazione, ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, viene assunta a riferimento la percentuale dell’apporto di lavoro e non più l’ammontare dei compensi corrisposti. Come noto, questa correzione, si è resa necessaria anche in seguito all’anomalia, già nota alla stessa Agenzia delle Entrate (Circolare n.38 del 12.06.2007), derivante dalla disparità di trattamento tra società di persone e società di capitali.
In altre parole, si trattava di un’anomalia nella stima dei ricavi che si creava, a fronte di costi della medesima natura, tra le società di capitali (che includevano le spese per i compensi corrisposti ai soci/amministratori tra le “Spese per acquisti di servizi”) e le società di persone (che includevano i predetti compensi tra le “Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l’attività dell’impresa”). Tale trattamento determinava, a svantaggio delle società di capitali, un differente valore dall’indicatore “Valore aggiunto per addetto”.
Inoltre, si segnala che, circa i “correttivi anticrisi”, la Commissione degli Esperti ha recentemente convalidato quelli da applicare per l’anno di imposta 2010. In ogni caso, per l’applicazione degli stessi, occorrerà attendere l’approvazione di apposito Decreto.
Sinteticamente, i correttivi elaborati risultano essere i seguenti:
- rimodulazione dell’analisi di “normalità economica”. Si tratta di un correttivo indirizzato a quei contribuenti che presentano rimanenze di magazzino più elevate a causa di una riduzione di ordini o vendite nel corso dell’anno 2010 con conseguente contrazione dei ricavi. Per non concedere “abusi” all’utilizzo di questo correttivo, potrebbe essere richiesta una situazione di “coerenza” iniziale del contribuente che intende avvalersi di tale correttivo;
- introduzione di “correttivi congiunturali di settore”. Si tratta di un correttivo indirizzato a quei contribuenti non congrui che esercitano attività per le quali risultano “alterate” le relazioni tra i dati contabili e strutturali ed i ricavi. Si introduce un fattore di correzione applicato al singolo modello organizzativo, considerando la contrazione dei margini e il minor utilizzo degli impianti, per le imprese.;
- introduzione di “correttivi congiunturali individuali”. Si tratta di un correttivo indirizzato a quei contribuenti non congrui che presentano una significativa diminuzione dei ricavi dichiarati. In questo caso, i coefficienti congiunturali strutturali e territoriali vanno a cogliere il grado di crisi registrato dal singolo soggetto. Una particolare importanza viene rivestita proprio dall’impatto della crisi sul singolo soggetto, a seguito dell’instabilità dei prezzi dei beni e servizi acquisiti e del costo del personale dipendente. Per esempio, per quanto riguarda i professionisti, diventa meno rigido l’indicatore di reddito che punta fondamentalmente sul numero delle prestazioni effettuate nel periodo in osservazione perché, nella valutazione degli esperti è entrata anche l’eventualità di ritardati o mancati pagamenti da parte dei clienti e la possibile riduzione delle tariffe applicate nel 2010.
Se da un lato, i primi due interventi, seppur da “parametrare” alle singole caratteristiche di ciascuna categoria di contribuente, sono rivolti alle anomalie dei cosiddetti “indicatori di normalità” per le rimanenze (rimanenze troppo alte non significherà automaticamente “allarme studi”) ed alle anomalie date dall’impatto di specifici costi fissi strutturali (esempio, beni strumentali) sui calcoli degli studi di settore, dall’altro lato, il terzo intervento risulta ancora “difficoltoso”, tanto che le categorie presenti al tavolo di “validazione” hanno chiesto più tempo per un definitivo giudizio.
Ricordiamo, che si tratta di un correttivo che “entra in funzione” quando quelli riportati ai punti 1. e 2. non riescono a fornire un quadro soddisfacente sulla posizione del contribuente. Per l’esercizio 2009, era stato introdotto questo correttivo andando ad osservare i ricavi di tale anno rispetto alla media del biennio (2007-2008) precedente.
Per il 2010, si ipotizza di applicare il correttivo sulla base dei costi variabili che si sono verificati nel corso dell’anno d’imposta 2010 rispetto a quelli del biennio precedente (2008-2009).
Proprio per l’incognita di tale modifica, le categorie hanno chiesto di testare sui dati contabili storici dei propri assistiti tale modifica di calcolo.
Infine, appare opportuno ricordare che con Decreto Ministeriale del 16.03.2011, per quanto concerne l’impossibilità di utilizzare gli studi come strumento per l’accertamento, l’articolo 2 del Decreto ha modificato il DM 11.02.2008 in tema di semplificazioni per le annotazioni separate.
In nuovo articolo 5, infatti, prevede che i risultati degli studi di settore non possono essere utilizzati per l’azione di accertamento nei confronti:
– delle cooperative a mutualità prevalente (articolo 2512 del codice civile);
– dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (Dlgs 38/05).
Per tali categorie di contribuenti, pertanto, i risultati degli studi di settore saranno utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato 68 “nuovi” studi di settore che si applicheranno a decorrere dal periodo in corso al 31.12.2010.
Si tratta, ovviamente, di studi di settore già vigenti, ma sono da considerare “nuovi” in quanto trattasi di una loro “evoluzione”.
Infatti, con l’art. 1, comma 4, del DL n.194/2009 (“Decreto Milleproroghe”), sono stati derogati gli ordinari termini previsti per l’approvazione degli studi di settore – 30 settembre del periodo di imposta in cui entrano in vigore – al fine di controllare gli effetti della crisi economico-finanziaria per l’anno 2010, disponendo per la loro approvazione entro il 31.03.2011.
Pertanto, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31.12.2010 il panorama fiscale avrà ben 68 “nuovi studi” di settore. Si tratta di:
– 21 studi attinenti il commercio;
– 20 studi attinenti i servizi;
– 21 studi attinenti le manifatture;
– 6 studi attinenti i professionisti.
Di questi, 26 studi di settore, quelli caratterizzati dalla lettera iniziale U, sono già alla seconda revisione e 42 studi, quelli caratterizzati dalla lettera iniziale V, sono già alla terza revisione.
Gli studi di settore che sono stati approvati in forma “revisionata”, non contengono particolari novità rispetto a quelle già applicate agli studi oggetto di revisione per il periodo di imposta 2009.
È opportuno ricordare che, in attuazione del federalismo fiscale, per cogliere le specificità della realtà territoriale in cui operano le imprese del settore, a decorrere dal 2009, era stato introdotto lo studio di settore UG69U relativo al settore delle costruzioni. Si trattò del primo studio elaborato su base regionale e che vide la partecipazione dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI) fornendo una serie di dati riferiti all’anno 2007.
Ora è stato elaborato su base regionale anche il “nuovo” studio di settore VM05U riferito al commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature, applicabile a decorrere dal 2010.
Anche agli studi di settore revisionati per il 2010, è stata riportata la “nuova” modalità di calcolo tendente ad ottimizzare il contributo dato dai soci/amministratori che prestano l’attività nelle società in via prevalente e continuativa.
In sostanza, con riferimento a tale tipologia di dato/informazione, ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, viene assunta a riferimento la percentuale dell’apporto di lavoro e non più l’ammontare dei compensi corrisposti. Come noto, questa correzione, si è resa necessaria anche in seguito all’anomalia, già nota alla stessa Agenzia delle Entrate (Circolare n.38 del 12.06.2007), derivante dalla disparità di trattamento tra società di persone e società di capitali.
In altre parole, si trattava di un’anomalia nella stima dei ricavi che si creava, a fronte di costi della medesima natura, tra le società di capitali (che includevano le spese per i compensi corrisposti ai soci/amministratori tra le “Spese per acquisti di servizi”) e le società di persone (che includevano i predetti compensi tra le “Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l’attività dell’impresa”). Tale trattamento determinava, a svantaggio delle società di capitali, un differente valore dall’indicatore “Valore aggiunto per addetto”.
Inoltre, si segnala che, circa i “correttivi anticrisi”, la Commissione degli Esperti ha recentemente convalidato quelli da applicare per l’anno di imposta 2010. In ogni caso, per l’applicazione degli stessi, occorrerà attendere l’approvazione di apposito Decreto.
Sinteticamente, i correttivi elaborati risultano essere i seguenti:
1. rimodulazione dell’analisi di “normalità economica”. Si tratta di un correttivo indirizzato a quei contribuenti che presentano rimanenze di magazzino più elevate a causa di una riduzione di ordini o vendite nel corso dell’anno 2010 con conseguente contrazione dei ricavi. Per non concedere “abusi” all’utilizzo di questo correttivo, potrebbe essere richiesta una situazione di “coerenza” iniziale del contribuente che intende avvalersi di tale correttivo;
2. introduzione di “correttivi congiunturali di settore”. Si tratta di un correttivo indirizzato a quei contribuenti non congrui che esercitano attività per le quali risultano “alterate” le relazioni tra i dati contabili e strutturali ed i ricavi. Si introduce un fattore di correzione applicato al singolo modello organizzativo, considerando la contrazione dei margini e il minor utilizzo degli impianti, per le imprese.;
3. introduzione di “correttivi congiunturali individuali”. Si tratta di un correttivo indirizzato a quei contribuenti non congrui che presentano una significativa diminuzione dei ricavi dichiarati. In questo caso, i coefficienti congiunturali strutturali e territoriali vanno a cogliere il grado di crisi registrato dal singolo soggetto. Una particolare importanza viene rivestita proprio dall’impatto della crisi sul singolo soggetto, a seguito dell’instabilità dei prezzi dei beni e servizi acquisiti e del costo del personale dipendente. Per esempio, per quanto riguarda i professionisti, diventa meno rigido l’indicatore di reddito che punta fondamentalmente sul numero delle prestazioni effettuate nel periodo in osservazione perché, nella valutazione degli esperti è entrata anche l’eventualità di ritardati o mancati pagamenti da parte dei clienti e la possibile riduzione delle tariffe applicate nel 2010.
Se da un lato, i primi due interventi, seppur da “parametrare” alle singole caratteristiche di ciascuna categoria di contribuente, sono rivolti alle anomalie dei cosiddetti “indicatori di normalità” per le rimanenze (rimanenze troppo alte non significherà automaticamente “allarme studi”) ed alle anomalie date dall’impatto di specifici costi fissi strutturali (esempio, beni strumentali) sui calcoli degli studi di settore, dall’altro lato, il terzo intervento risulta ancora “difficoltoso”, tanto che le categorie presenti al tavolo di “validazione” hanno chiesto più tempo per un definitivo giudizio.
Ricordiamo, che si tratta di un correttivo che “entra in funzione” quando quelli riportati ai punti 1. e 2. non riescono a fornire un quadro soddisfacente sulla posizione del contribuente. Per l’esercizio 2009, era stato introdotto questo correttivo andando ad osservare i ricavi di tale anno rispetto alla media del biennio (2007-2008) precedente.
Per il 2010, si ipotizza di applicare il correttivo sulla base dei costi variabili che si sono verificati nel corso dell’anno d’imposta 2010 rispetto a quelli del biennio precedente (2008-2009).
Proprio per l’incognita di tale modifica, le categorie hanno chiesto di testare sui dati contabili storici dei propri assistiti tale modifica di calcolo.
Infine, appare opportuno ricordare che con Decreto Ministeriale del 16.03.2011, per quanto concerne l’impossibilità di utilizzare gli studi come strumento per l’accertamento, l’articolo 2 del Decreto ha modificato il DM 11.02.2008 in tema di semplificazioni per le annotazioni separate.
In nuovo articolo 5, infatti, prevede che i risultati degli studi di settore non possono essere utilizzati per l’azione di accertamento nei confronti:
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato 68 “nuovi” studi di settore che si applicheranno a decorrere dal periodo in corso al 31.12.2010.
Si tratta, ovviamente, di studi di settore già vigenti, ma sono da considerare “nuovi” in quanto trattasi di una loro “evoluzione”.
Infatti, con l’art. 1, comma 4, del DL n.194/2009 (“Decreto Milleproroghe”), sono stati derogati gli ordinari termini previsti per l’approvazione degli studi di settore – 30 settembre del periodo di imposta in cui entrano in vigore – al fine di controllare gli effetti della crisi economico-finanziaria per l’anno 2010, disponendo per la loro approvazione entro il 31.03.2011.
Pertanto, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31.12.2010 il panorama fiscale avrà ben 68 “nuovi studi” di settore. Si tratta di:
– 21 studi attinenti il commercio;
– 20 studi attinenti i servizi;
– 21 studi attinenti le manifatture;
– 6 studi attinenti i professionisti.
Di questi, 26 studi di settore, quelli caratterizzati dalla lettera iniziale U, sono già alla seconda revisione e 42 studi, quelli caratterizzati dalla lettera iniziale V, sono già alla terza revisione.
Gli studi di settore che sono stati approvati in forma “revisionata”, non contengono particolari novità rispetto a quelle già applicate agli studi oggetto di revisione per il periodo di imposta 2009.
È opportuno ricordare che, in attuazione del federalismo fiscale, per cogliere le specificità della realtà territoriale in cui operano le imprese del settore, a decorrere dal 2009, era stato introdotto lo studio di settore UG69U relativo al settore delle costruzioni. Si trattò del primo studio elaborato su base regionale e che vide la partecipazione dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI) fornendo una serie di dati riferiti all’anno 2007.
Ora è stato elaborato su base regionale anche il “nuovo” studio di settore VM05U riferito al commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature, applicabile a decorrere dal 2010.
Anche agli studi di settore revisionati per il 2010, è stata riportata la “nuova” modalità di calcolo tendente ad ottimizzare il contributo dato dai soci/amministratori che prestano l’attività nelle società in via prevalente e continuativa.
In sostanza, con riferimento a tale tipologia di dato/informazione, ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, viene assunta a riferimento la percentuale dell’apporto di lavoro e non più l’ammontare dei compensi corrisposti. Come noto, questa correzione, si è resa necessaria anche in seguito all’anomalia, già nota alla stessa Agenzia delle Entrate (Circolare n.38 del 12.06.2007), derivante dalla disparità di trattamento tra società di persone e società di capitali.
In altre parole, si trattava di un’anomalia nella stima dei ricavi che si creava, a fronte di costi della medesima natura, tra le società di capitali (che includevano le spese per i compensi corrisposti ai soci/amministratori tra le “Spese per acquisti di servizi”) e le società di persone (che includevano i predetti compensi tra le “Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l’attività dell’impresa”). Tale trattamento determinava, a svantaggio delle società di capitali, un differente valore dall’indicatore “Valore aggiunto per addetto”.
Inoltre, si segnala che, circa i “correttivi anticrisi”, la Commissione degli Esperti ha recentemente convalidato quelli da applicare per l’anno di imposta 2010. In ogni caso, per l’applicazione degli stessi, occorrerà attendere l’approvazione di apposito Decreto.
Sinteticamente, i correttivi elaborati risultano essere i seguenti:
- rimodulazione dell’analisi di “normalità economica”. Si tratta di un correttivo indirizzato a quei contribuenti che presentano rimanenze di magazzino più elevate a causa di una riduzione di ordini o vendite nel corso dell’anno 2010 con conseguente contrazione dei ricavi. Per non concedere “abusi” all’utilizzo di questo correttivo, potrebbe essere richiesta una situazione di “coerenza” iniziale del contribuente che intende avvalersi di tale correttivo;
- introduzione di “correttivi congiunturali di settore”. Si tratta di un correttivo indirizzato a quei contribuenti non congrui che esercitano attività per le quali risultano “alterate” le relazioni tra i dati contabili e strutturali ed i ricavi. Si introduce un fattore di correzione applicato al singolo modello organizzativo, considerando la contrazione dei margini e il minor utilizzo degli impianti, per le imprese.;
- introduzione di “correttivi congiunturali individuali”. Si tratta di un correttivo indirizzato a quei contribuenti non congrui che presentano una significativa diminuzione dei ricavi dichiarati. In questo caso, i coefficienti congiunturali strutturali e territoriali vanno a cogliere il grado di crisi registrato dal singolo soggetto. Una particolare importanza viene rivestita proprio dall’impatto della crisi sul singolo soggetto, a seguito dell’instabilità dei prezzi dei beni e servizi acquisiti e del costo del personale dipendente. Per esempio, per quanto riguarda i professionisti, diventa meno rigido l’indicatore di reddito che punta fondamentalmente sul numero delle prestazioni effettuate nel periodo in osservazione perché, nella valutazione degli esperti è entrata anche l’eventualità di ritardati o mancati pagamenti da parte dei clienti e la possibile riduzione delle tariffe applicate nel 2010.
Se da un lato, i primi due interventi, seppur da “parametrare” alle singole caratteristiche di ciascuna categoria di contribuente, sono rivolti alle anomalie dei cosiddetti “indicatori di normalità” per le rimanenze (rimanenze troppo alte non significherà automaticamente “allarme studi”) ed alle anomalie date dall’impatto di specifici costi fissi strutturali (esempio, beni strumentali) sui calcoli degli studi di settore, dall’altro lato, il terzo intervento risulta ancora “difficoltoso”, tanto che le categorie presenti al tavolo di “validazione” hanno chiesto più tempo per un definitivo giudizio.
Ricordiamo, che si tratta di un correttivo che “entra in funzione” quando quelli riportati ai punti 1. e 2. non riescono a fornire un quadro soddisfacente sulla posizione del contribuente. Per l’esercizio 2009, era stato introdotto questo correttivo andando ad osservare i ricavi di tale anno rispetto alla media del biennio (2007-2008) precedente.
Per il 2010, si ipotizza di applicare il correttivo sulla base dei costi variabili che si sono verificati nel corso dell’anno d’imposta 2010 rispetto a quelli del biennio precedente (2008-2009).
Proprio per l’incognita di tale modifica, le categorie hanno chiesto di testare sui dati contabili storici dei propri assistiti tale modifica di calcolo.
Infine, appare opportuno ricordare che con Decreto Ministeriale del 16.03.2011, per quanto concerne l’impossibilità di utilizzare gli studi come strumento per l’accertamento, l’articolo 2 del Decreto ha modificato il DM 11.02.2008 in tema di semplificazioni per le annotazioni separate.
In nuovo articolo 5, infatti, prevede che i risultati degli studi di settore non possono essere utilizzati per l’azione di accertamento nei confronti:
– delle cooperative a mutualità prevalente (articolo 2512 del codice civile);
– dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (Dlgs 38/05).
Per tali categorie di contribuenti, pertanto, i risultati degli studi di settore saranno utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.
– delle cooperative a mutualità prevalente (articolo 2512 del codice civile);
– dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (Dlgs 38/05).
Per tali categorie di contribuenti, pertanto, i risultati degli studi di settore saranno utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.