Allo studente universitario iscritto a un corso di laurea fuori sede è riconosciuta l’agevolazione di poter detrarre, in sede di dichiarazione dei redditi, il 19% del canone di locazione sostenuto nell’anno d’imposta, a determinate condizioni. Vediamo quali sono.
La norma, introdotta dalla Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), prevede, ai fini della detrazione, che il contratto di locazione debba essere di tipo abitativo, stipulato o rinnovato ai sensi della Legge 431/1998, e regolarmente registrato.
La Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha ampliato il riconoscimento della detrazione anche per i canoni relativi a contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il dritto allo studio, università e collegi universitari legalmente riconosciuti ed enti senza fine di lucro/cooperative.
La detrazione non è invece ammessa in caso di sublocazione, in quanto tali contratti non rientrano nelle tipologie previste dalla Legge 431/98 (Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/201).
Per usufruirne è necessario che siano contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:
1) che l’Università sia ubicata in un Comune distante almeno 100 km. da quello di residenza dello studente; per la verifica della distanza si deve far riferimento a quanto stabilito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.34/2008 e cioè:
- la distanza deve essere la più breve tra il Comune di residenza e quello in cui ha sede l’Università, calcolata prendendo quale riferimento una via di comunicazione esistente
- se uno dei due tragitti è superiore a 100 km., è ammessa la detrazione;
2) che il Comune di residenza dello studente appartenga a una Provincia diversa da quella dove di trova l’Università;
3) che l’unità immobiliare sia situata nello stesso Comune in cui ha sede l’Università o in uno limitrofo.
La spesa massima agevolabile è pari ad Euro 2.633,00 e può essere detratta anche se sostenuta per il coniuge, i figli o altri familiari a carico. In tal caso, la detrazione compete al genitore intestatario del documento comprovante la spesa; se invece il documento è intestato al figlio, la spesa deve essere suddivisa tra i genitori in relazione all’effettivo sostenimento della stessa.
L’importo di Euro 2.633,00 deve intendersi quale limite massimo per nucleo familiare, indipendentemente dal numero dei contratti stipulati o dal numero dei figli studenti universitari.
Deve essere conservata la seguente documentazione:
- copia del contratto di affitto/ospitalità
- ricevuta dell’avvenuto pagamento dei canoni di locazione.
In caso di incapienza, la detrazione non può essere recuperata.
La Legge 217/2011 (Comunitaria 2010) pubblicata in G.U. il 2 gennaio 2012 riconosce la medesima detrazione anche per gli studenti fuori sede, che studiano in uno degli Stati UE o che aderiscono allo Spazio Economico Europeo, a decorrere dall’anno d’imposta 2012.
Esempio pratico
La famiglia Stella, residente a Pordenone, ha un figlio, Paolo, studente universitario a Padova. Paolo abita in un appartamento per il quale è stato stipulato un contratto di locazione abitativo a nome del figlio; la spesa, sostenuta dai genitori, ammonta a Euro 450,00 mensili.
Poiché il contratto è intestato a figlio, ma la spesa è sostenuta dai genitori, la detrazione compete a questi ultimi nella misura in cui ciascuno partecipa alla spesa: supponiamo al 50%; pertanto su un canone annuo di Euro 5.400,00, ognuno dei genitori inserirà nel rigo E17-codice 18 l’importo di Euro 2.700,00.
Il limite massimo detraibile per nucleo familiare è di Euro 2.633,00 (1.317,00 per ogni genitore); nel modello 730 entrambi potranno inserire un importo massimo di Euro 1.317,00:
Al rigo 28 del prospetto di liquidazione sarà riportato l’importo massimo detraibile in capo a ciascun genitore cioè Euro 250,00, pari al 19% di quanto indicato al rigo E17.
Rita Martin – Centro Studi CGN